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Come specificato nel CSA all’art. 1 punto 2, si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo la quale i prodotti sotto indicati, non saranno acquistati dall’aggiudicatario della gara, ma direttamente tramite le rispettive industrie:
- Consegna di medicinali e dei dispositivi per diabetici oggetto di “distribuzione per conto della ASL secondo le modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate e supporto per ogni altro servizio correlato alla “Farmacia dei servizi” come da accordo tra REGIONE Piemonte, FEDERFARMA Piemonte, ASSOFARM Piemonte, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 205 del 27.12.2017 ed eventuali altri servizi che verranno resi obbligatori;
- Fornitura dell’ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.
Domanda del: 05/08/2020 aggiornata il 05/08/2020 -
L’art. 1 del CSA specifica l’oggetto dell’appalto e quindi tutte le prestazioni che rientrano nel contratto e che il soggetto che procederà alla stipula è tenuto alla corretta esecuzione.
L’indicazione “Sono esclusi dal presente appalto i prodotti di cui sopra che la farmacia provvede ad acquistare direttamente dalle rispettive industrie o loro rappresentanti.”, non vale per i servizi, ma per gli eventuali prodotti, appunto, individuati al punto 1. “Tipologia del prodotto” dell’art. 1 sopra richiamato, esclusivamente nel caso in cui l’acquisto di tali prodotti sia economicamente più conveniente per questa Amministrazione, come, ad esempio, potrebbe accadere nel caso di campagne promozionali.