Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Come specificato nel CSA all’art. 1 punto 2, si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo la quale i prodotti sotto indicati, non saranno acquistati dall’aggiudicatario della gara, ma direttamente tramite le rispettive industrie:

    - Consegna di medicinali e dei dispositivi per diabetici oggetto di “distribuzione per conto della ASL secondo le modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate e supporto per ogni altro servizio correlato alla “Farmacia dei servizi” come da accordo tra REGIONE Piemonte, FEDERFARMA Piemonte, ASSOFARM Piemonte, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 205 del 27.12.2017 ed eventuali altri servizi che verranno resi obbligatori;

    - Fornitura dell’ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.

    Domanda del: 05/08/2020 aggiornata il 05/08/2020
  • L’art. 1 del CSA specifica l’oggetto dell’appalto e quindi tutte le prestazioni che rientrano nel contratto e che il soggetto che procederà alla stipula è tenuto alla corretta esecuzione.

    L’indicazione “Sono esclusi dal presente appalto i prodotti di cui sopra che la farmacia provvede ad acquistare direttamente dalle rispettive industrie o loro rappresentanti.”, non vale per i servizi, ma per gli eventuali prodotti, appunto, individuati al punto 1. “Tipologia del prodotto” dell’art. 1 sopra richiamato, esclusivamente nel caso in cui l’acquisto di tali prodotti sia economicamente più conveniente per questa Amministrazione, come, ad esempio, potrebbe accadere nel caso di campagne promozionali.

Vai all'elenco dei chiarimenti