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FORNITURA ORDINARIA DEI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI VALENZA

Soggetto aggiudicatore: Comune di Valenza
Oggetto: FORNITURA ORDINARIA DEI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI VALENZA
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo percentuale
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.200.000,00 €
CIG: 8383624163
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Comune di Valenza - Farmacia Comunale
Aggiudicatario : UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.
Data di aggiudicazione: 25 settembre 2020 0:00:00
Data pubblicazione: 28 luglio 2020 15:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 24 agosto 2020 13:30:00
Data scadenza: 02 settembre 2020 13:30:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: vedere disciplinare di gara

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Avviso seduta di gara 08 settembre 2020 15:27:52 Altri Documenti
Determina CUC di aggiudicazione 25 settembre 2020 12:55:08 Atti di aggiudicazione
Determina Comune di affidamento 07 ottobre 2020 9:00:46 Atti di aggiudicazione
Avviso appalto aggiudicato 02 dicembre 2020 11:26:03 Atti di aggiudicazione
Verbale del 03.09.2020 25 settembre 2020 12:53:40 Verbali
Verbale dell'11.09.2020 25 settembre 2020 12:54:10 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Come specificato nel CSA all’art. 1 punto 2, si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo la quale i prodotti sotto indicati, non saranno acquistati dall’aggiudicatario della gara, ma direttamente tramite le rispettive industrie:

- Consegna di medicinali e dei dispositivi per diabetici oggetto di “distribuzione per conto della ASL secondo le modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate e supporto per ogni altro servizio correlato alla “Farmacia dei servizi” come da accordo tra REGIONE Piemonte, FEDERFARMA Piemonte, ASSOFARM Piemonte, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 205 del 27.12.2017 ed eventuali altri servizi che verranno resi obbligatori;

- Fornitura dell’ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.

Risposta:

L’art. 1 del CSA specifica l’oggetto dell’appalto e quindi tutte le prestazioni che rientrano nel contratto e che il soggetto che procederà alla stipula è tenuto alla corretta esecuzione.

L’indicazione “Sono esclusi dal presente appalto i prodotti di cui sopra che la farmacia provvede ad acquistare direttamente dalle rispettive industrie o loro rappresentanti.”, non vale per i servizi, ma per gli eventuali prodotti, appunto, individuati al punto 1. “Tipologia del prodotto” dell’art. 1 sopra richiamato, esclusivamente nel caso in cui l’acquisto di tali prodotti sia economicamente più conveniente per questa Amministrazione, come, ad esempio, potrebbe accadere nel caso di campagne promozionali.

Chiarimento n. 2

Domanda:

La presente per richiedere alla spettabile stazione appaltante come mai sia stato previsto un unico lotto, considerando che per garantire all’utenza un vario e tempestivo approvvigionamento di prodotti vendibili in farmacia normalmente si opta per il rifornimento presso almeno due diversi fornitori grossisti, con il vantaggio di poter godere del livello massimo di referenziazione e delle condizioni più vantaggiose per le farmacie comunali.

Risposta:

Come indicato nel disciplinare di gara – art. 5 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI- l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la suddivisione non risulterebbe funzionale per questo affidamento trattandosi di fornitura di farmaci relativi ad un servizio pubblico che riveste caratteristiche di prima necessità rivolto ad un’unica farmacia, senza gestione di magazzino, in tempistiche valutate tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini storiche dell’utenza.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara e fare ottenere alle vostre spettabili farmacie la possibilità di godere delle condizioni di fornitura migliori, si chiede alla spettabile stazione appaltante se sia possibile posticipare il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta alla fine del mese di settembre.

Risposta:

La giustificazione addotta per la proroga dei termini del procedimento di gara non risulta accoglibile in quanto:

- l’Amministrazione ha rispettato i termini di pubblicazione comunitaria di giorni 35 (di cui all’art. 60 c. 1, DLgs 50/2016), nonostante avesse la possibilità di ridurli a 30, ai sensi dell’art. 60, comma 2 bis, del DLgs 50/2016, permettendo la presentazione di offerte per via elettronica;

- nel disciplinare di gara, che costituisce ampliamento del bando, art. 20, è stabilito che l’Amministrazione aggiudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida, anche se unica offerta presentata;

- il recente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, stimola la solerte conclusione delle procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti, anche nel caso di gare sopra soglia comunitaria.

Si precisa inoltre che, come indicato negli atti del procedimento (e ribadito in precedente risposta a quesito), la Stazione appaltante gestisce una unica farmacia comunale.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Relativamente all’art. 6 del CSA Pagamenti, si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale i pagamenti da considerare sono a 30 (trenta) giorni data fattura.

Risposta:

Si ribadisce quanto già indicato al medesimo art. 6 del CSA, 3° capoverso, che si riporta testualmente: “Per quanto concerne i D.P.C. (“distribuzione per conto”) si precisa che i termini sono quelli previsti per legge, ossia 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura elettronica accettabile. Per le restanti tipologie di prodotti, considerata sia la natura giuridica che l’ambito di attività della Stazione appaltante, si rimanda a quanto previsto dal DLgs 231/2002, art. 4, commi 3, 4 e 5.”.